Come acquistare casa
L'acquisto della propria casa è molto importante e va affrontato con la massima preparazione e competenza. Pochi ma importanti elementi garantiranno di non lasciarsi sfuggire la casa dei propri sogni e di evitare complicazioni o imprevisti.
Suggerimenti per chi compra casa
La proposta di acquisto
La promessa di vendita (compromesso)
Versamenti di denaro prima di concludere il contratto
L’atto pubblico di compravendita
Le imposte sull’acquisto della casa
Le agevolazioni fiscali
Gli aspetti fiscali
Le spese
Leggi e vantaggi fiscali
SUGGERIMENTI PER CHI COMPRA CASA
La casa può essere acquistata direttamente dal venditore o per il tramite di un'agenzia immobiliare regolarmente iscritta all'apposito ruolo. In entrambi i casi, occorre seguire determinati accorgimenti. Tra questi:
- la verifica che il venditore non sia un soggetto protestato o fallito;
- la verifica che l'unità immobiliare oggetto della compravendita sia stata costruita nel rispetto della normativa edilizia e che non siano stati effettuati lavori abusivi o siano stati condonati;
- la conoscenza della percentuale dovuta all'agenzia per l'intermediazione prestata. Tale percentuale varia da città a città, ed è compresa tra l'1,5% ed il 5%;
la verifica dell'assenza di gravami (ipoteche, altri vincoli di garanzia, etc.) sull'immobile o la possibilità di cancellazione di tali gravami.
LA PROPOSTA DI ACQUISTO
È uno dei momenti della formazione del contratto di acquisto. Dopo aver visitato la casa e fatto gli opportuni controlli, l'acquirente, al fine di bloccare il prezzo pattuito, sottoscrive una proposta irrevocabile di acquisto, rilasciando un acconto sul prezzo.
La proposta e la conseguente accettazione della stessa non costituiscono un vero e proprio contratto, ma precedono il suo perfezionamento. Infatti, prima della sua conclusione, qualora il proponente (acquirente) o l'accettante (venditore) decedano, siano interdetti o revochino la proposta o l'accettazione, il contratto non viene a esistenza. Affinché si verifichi l'accordo è necessario che la dichiarazione del proponente all'atto dell'accettazione non contenga variazioni alle condizioni indicate nella proposta stessa.
Le caratteristiche della proposta di acquisto sono:
- la descrizione del bene oggetto della proposta di acquisto;
- l'impegno ad acquistare con atto pubblico entro una data fissata;
- la dichiarazione che l'immobile è stato visto e piaciuto;
- il prezzo e le modalità di pagamento
LA PROMESSA DI VENDITA
Se la proposta irrevocabile di acquisto viene accettata dal venditore nei tempi in essa fissati si giunge alla promessa di vendita o compromesso, che impegna entrambe le parti a stipulare entro una certa data l'atto pubblico di compravendita.
La promessa di vendita è un contratto preliminare e si contrappone al contratto definitivo. Esso assolve alla funzione di impegnare le parti per un evento che non sia immediatamente realizzabile.
Così per esempio, trovo di mia convenienza l'acquisto di un immobile che il proprietario si propone di vendere. Mancano, però, i dati catastali, e non possiedo tutta la somma, di conseguenza devo procurarmela chiedendo un mutuo. Intanto sia io sia il proprietario del bene, abbiamo interesse a che il nostro impegno reciproco assuma il carattere di un vincolo giuridico.
Alla funzione di creare questo vincolo obbedisce appunto il contratto preliminare di vendita detto anche "compromesso".
Gli elementi essenziali del compromesso sono:
- il prezzo dell'immobile;
- le modalità di pagamento del prezzo;
- la fissazione della data della stipulazione dell'atto pubblico (rogito);
- la dichiarazione dell'assenza di ipoteche e/o altri vincoli;
- la descrizione dell'immobile e sue pertinenze;
- l'indicazione dell'importo versato a titolo di acconto,caparra confirmatoria e/o caparra penitenziale;
- la dichiarazione della regolarità della casa rispetto allanormativa urbanistica edilizia;
- la dichiarazione che eventuali abusi edilizi sono stati condonati (condono edilizio);
Lo schema di "promessa di vendita" (compromesso) è in commercio e facilmente reperibile.
Al momento della accettazione della "proposta di vendita" è uso (ma non è obbligo) dare un acconto.
VERSAMENTI DI DENARO PRIMA DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Per rendere ancora più impegnativo il compromesso sottoscritto, il promittente acquirente consegna al promittente venditore una somma di denaro quale "caparra confirmatoria" a titolo di anticipo per l'esecuzione del contratto di compravendita. Oppure, il versamento può avvenire a titolo di "caparra penitenziale": in questo caso, se a recedere dall'impegno è l' acquirente, deve rinunciare alla caparra, se a rompere la promessa è invece il venditore, egli deve restituire il doppio della caparra.
L' ACCONTO
L'acconto costituisce una parte del prezzo versato prima del saldo o della definitiva stipulazione. Va distinto dalla caparra. La differenza è importante perché l'acconto va restituito se la compravendita per qualsiasi motivo non si conclude.
CAPARRA CONFIRMATORIA
La caparra rientra nella categoria delle garanzie ed è costituita da una somma di denaro che il compratore consegna al venditore nel momento della conclusione di un accordo. La caparra ha funzione confirmatoria e cioè di anticipo per l'esecuzione del contratto.
CAPARRA PENITENZIALE
Oltre alla caparra confirmatoria esiste la caparra penitenziale. Se si vuole far uso di tale tipologia, lo si deve esplicitamente dichiarare al momento del suo versamento, con accordo fra le parti contraenti. "Penitenziale" vuol dire che vi è connesso il diritto di recesso. Data la caparra, i contraenti si riservano la scelta tra l'adempimento e il recesso. Il recesso avviene per volontà unilaterale. Se il promettente acquirente recede dal suo impegno, deve rinunciare alla caparra che rimane nelle mani del promittente venditore. Se, invece, è il venditore a voler recedere dal suo impegno, egli deve provvedere alla restituzione di una doppia caparra al promittente acquirente.
L'acconto o la caparra, sia essa confirmatoria sia essa penitenziale, viene normalmente consegnata all'atto della sottoscrizione della promessa di vendita (compromesso).
L’ATTO PUBBLICO DI VENDITA
La compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà della casa verso il corrispettivo di una somma di denaro (prezzo). Per questi elementi di scambio, la compravendita (scambio di cosa contro denaro) si distingue dalla permuta (scambio di cosa contro cosa).
L'atto di compravendita si stipula davanti al notaio, presenti il venditore e il compratore ed è redatto in forma pubblica. Il rogito è l'atto conclusivo della compravendita.
Le obbligazioni principali del venditore sono:
- fare acquistare la proprietà della casa al momento della conclusione del contratto;
- consegnare la casa al compratore;
- garantire il compratore dall'evizione: la casa, cioè, non deve appartenere ad altri e altri non devono avere diritti reali sulla stessa, salvo quelli dichiarati al momento della vendita;
garantire il compratore dai vizi, cioè che la casa sia immune da difetti che la rendano inidonea all'uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
LE IMPOSTE SULL’ACQUISTO DELLA CASA
L'acquisto della casa comporta il pagamento di alcune imposte, che variano a seconda della destinazione dell'immobile e del soggetto venditore.
Se oggetto dell'acquisto è la prima casa e il venditore è un privato, l'atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte:
- imposta di registro del 3%
- imposta ipotecaria fissa di 168 euro (129,11 euro per i rogiti entro il 31 gennaio 2005)
- imposta catastale fissa di 168 euro (129,11 euro per i rogiti entro il 31 gennaio 2005)
Se si tratta della seconda casa o altro bene immobile, l'atto di compravendita è soggetto a imposte complessive del 10%:
- imposta di registro del 7% (3% se di interesse artistico, archeologico o storico)
- imposta ipotecaria del 2%
- imposta catastale del 1%
Se la prima casa è acquistata da un'impresa di costruzioni l'atto di compravendita è soggetto a:
- IVA del 4%
- imposta di registro fissa di 168 euro (129,11 euro per i rogiti entro il 31 gennaio 2005)
- imposta ipotecaria fissa di 168 euro (129,11 euro per i rogiti entro il 31 gennaio 2005)
- imposta catastale fissa di 168 euro (129,11 euro per i rogiti entro il 31 gennaio 2005)
Se si tratta della seconda casa o altro immobile:
- IVA del 10% (20% se immobile di lusso, 3% se di interesse artistico, storico o archeologico)
- imposta di registro fissa di 168 euro (129,11 euro per i rogiti entro il 31 gennaio 2005)
- imposta ipotecaria fissa di 168 euro (129,11 euro per i rogiti entro il 31 gennaio 2005)
- imposta catastale fissa di 168 euro (129,11 euro per i rogiti entro il 31 gennaio 2005)
Le imposte di cui sopra vanno applicate sul valore del bene dichiarato nell'atto di compravendita. Tale valore, comunque, non può essere inferiore al "valore catastale" dell'immobile che si ottiene moltiplicando per 100 la rendita catastale allo stesso attribuito.
LE AGEVOLAZIONI FISCALI
Nel caso di mutui stipulati nel 1997 per la manutenzione o ristrutturazione è detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al 19% dei seguenti oneri:
- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
La detrazione è ammessa a condizione che i lavori abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori.
L'importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è di 2.582,28 euro.
In caso di ristrutturazione è possibile detrarre (in 10 anni) dall'IRPEF lorda il 41% delle spese sostenute per i lavori di manutenzione ordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e altre opere per sicurezza, risparmio energetico e rimozione delle barriere architettoniche. Le spese dovranno essere documentate secondo quanto disposto dalla legge finanziaria.
L'agevolazione si applica per lavori compiuti entro il 31 Dicembre 2004 e su un ammontare complessivo di spesa non superiore ai 60.000 euro per ogni comproprietario o convivente nella stessa unità.
In caso di immobile ristrutturato dall’impresa venditrice l’importo detraibile non potrà in questo caso superare il 25% della spesa per l’acquisto.
Se i lavori sono una prosecuzione di interventi cominciati dopo il 1997 occorre tener conto anche di quanto già speso prima del 2004 per determinare il limite massimo dei 60.000 euro. Restano valide le detrazioni stabilite nei precedenti anni per i lavori di ristrutturazione effettuati e conclusi tra il 1998 e il 2003.
GLI ASPETTI FISCALI
Il costo finanziario di un mutuo può essere ridotto grazie alle detrazioni fiscali concesse al mutuatario. Scopri quali costi puoi detrarre dalle tasse e calcola quanto puoi risparmiare. La stipula di un mutuo per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione edilizia di un immobile può generare un risparmio fiscale, in quanto riduce l'Irpef dovuta dal contribuente. La riduzione è comunque riferita solo alla "prima casa", quella cioè destinata ad abitazione principale.
L'ammontare del risparmio fiscale cambia a seconda che si tratti di un mutuo per l'acquisto della casa o di un mutuo per la sua costruzione o ristrutturazione.
Mutui ipotecari per l'acquisto della "prima casa"
In questo caso, è detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al 19% dei seguenti oneri:
- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
Tali oneri dovranno comunque essere relativi a mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro 12 mesi dall'acquisto (il diritto alla detrazione non si perde se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto).
L'acquisto (fa fede la data di stipulazione del rogito notarile) deve essere avvenuto nell'anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo.
Dal 2001 si intende come abitazione principale quella dove dimorano abitualmente il contribuente o i suoi familiari. La detrazione spetta quindi al contribuente che ha acquistato la casa ed è titolare del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
L'importo massimo (compresi gli oneri accessori) su cui calcolare la detrazione del 19% è pari 3.615,20 euro.
Ad esempio, se nell'anno si pagano interessi passivi per 4.000 euro, la riduzione di imposta sarà di 686,89 euro (cioè il 19% di 3.615 ,20 euro, importo massimo su cui calcolare la detrazione).
Gli oneri accessori possono essere detratti solo nel primo anno del mutuo.
Tra gli oneri accessori si comprendono, tra gli altri, la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca), le spese notarili, le spese di istruttoria, di perizia tecnica ecc.
Le spese notarili comprendono l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo e le spese sostenute dallo stesso per conto del cliente (ad esempio, quelle per l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca). L'onorario e le spese del notaio per il contratto di compravendita NON sono, invece, mai detraibili.
A partire dal 2001 in caso di mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge che ha l'altro fiscalmente a carico può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi, tenendo comunque fermo il tetto massimo di 3.615,20 euro.
Nel caso di mutui stipulati prima del 1993 per l'abitazione principale l'importo massimo detraibile è di 3.615,20 euro per ogni mutuatario. La detrazione è possibile a condizione che:
- l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro l’8 Dicembre 1993; l'acquisto dell'abitazione sia avvenuto nell'anno precedente o successivo la stipulazione del mutuo;
- nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi il contribuente non abbia variato
- l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro;
- nel caso di acquisto d'immobile locato, sia stato notificato al locatario, entro tre mesi dall'acquisto, atto d'intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio dell'immobile da parte del locatore, l'immobile stesso sia adibito ad abitazione principale.
Per i mutui ipotecari contratti DOPO il 1° GENNAIO 1993, ma entro il 31 DICEMBRE 2000 è necessario che:
- l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (entro l'8 giugno 1994 per i mutui stipulati nel 1993);
- l'acquisto (data di stipulazione del rogito notarile) sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo.
Mutui ipotecari per acquisto altri immobili
E' detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al 19% dei seguenti oneri:
- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
L'importo massimo (compresi gli oneri accessori) su cui calcolare la detrazione del 19% è pari 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.
Si tratta in questo caso di mutui accesi prima del 1993, e in particolare:
- mutui ipotecari stipulati entro il 31/12/1990 per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale (ad es. pertinenze dell'abitazione principale, immobili concessi in locazione);
- mutui ipotecari stipulati tra il 01/01/1991 e il 31/12/1992 per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (abitazione secondaria) e per i quali non sia variata tale condizione nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).
Mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
In caso di mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici è detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al 19% dei seguenti oneri:
- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
L'importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è di 2.582,28 euro totali, quindi da suddividere in caso di più contraenti.
Il contratto di mutuo deve essere stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare interventi di recupero edilizio riguardanti sia immobili adibiti ad abitazione, principale o secondaria, sia unità immobiliari adibite ad usi diversi (ad es. box, cantine, uffici, negozi, ecc.).
Mutui per costruzione di abitazione principale
Per i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale è detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al 19% dei seguenti oneri:
- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli soggetti a concessione edilizia, volti a trasformare un organismo edilizio già esistente attraverso un insieme sistematico di opere in un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente (Circ. Min. 95 del 12/5/2000).
L'importo massimo (compresi gli oneri accessori) su cui calcolare la detrazione del 19% è pari a 2.582,28 euro complessivi.
La detrazione è ammessa a condizione che i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori.
E' ormai prassi consolidata da parte delle banche rilasciare a fine anno al mutuante una dichiarazione ad uso fiscale riassuntiva dell'ammontare degli interessi passivi pagati nell'anno. Meglio comunque verificare ed eventualmente richiederla
Consigli Mutuo IN
Ricordati che in caso di ristrutturazione puoi detrarre (in 10 anni) dalla tua IRPEF lorda il 41% delle spese sostenute per i lavori di manutenzione ordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e altre opere per sicurezza, risparmio energetico e rimozione delle barriere architettoniche. Le spese dovranno essere documentate secondo quanto disposto dalla legge finanziaria.
L'agevolazione si applica per lavori compiuti entro il 31 Dicembre 2004 e su un ammontare complessivo di spesa non superiore ai 60.000 euro per ogni comproprietario o convivente nella stessa unità.
In caso di interventi riguardanti interi fabbricati, essi devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2004 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2005. L’importo detraibile non potrà in questo caso superare il 25% della spesa per l’acquisto.
Se i lavori sono una prosecuzione di interventi cominciati dopo il 1997 occorre tener conto anche di quanto già speso prima del 2003 per determinare il limite massimo dei 60.000 euro. Restano valide le detrazioni stabilite nei precedenti anni per i lavori di ristrutturazione effettuati e conclusi tra il 1998 e il 2003.
LE SPESE
Per evitare imprevisti o spiacevoli sorprese è importante conoscere prima tutte le spese che si devono sostenere quando si accende un mutuo. Potrai così calcolare l’ammontare del mutuo che dovrai effettivamente chiedere, quali informazioni verificare con la banca, quali pagamenti dovrai fare e quando.
Il costo di un mutuo non è limitato agli interessi del capitale.
Infatti, il mutuatario è tenuto a corrispondere, oltre agli interessi pattuiti anche:
- le spese di istruttoria della pratica: l'istruttoria è la fase in cui la Banca compie tutti gli atti necessari a stabilire se il finanziamento debba o meno essere concesso: vagliare le capacità di credito del richiedente il mutuo, acquisire la documentazione necessaria, ecc. Il costo può essere determinato in misura fissa, che oscilla tra i 180 e i 300 euro; oppure in misura percentuale tra lo 0,1% e lo 0,5% dell'importo finanziato;
- le spese di perizia: la perizia è effettuata da un tecnico di fiducia della Banca che accerta il valore dell'immobile ma soprattutto che lo stesso non presenti anomalie o abusi edilizi. Le spese oscillano tra i 100 e i 300 euro;
- le spese notarili: comprendono gli onorari del notaio (da calcolarsi secondo appositi tariffari) e le imposte dovute allo Stato per l’attività contrattuale (in particolare l’iscrizione dell’ipoteca). Tali spese variano a seconda del tipo di atto, dell’importo dell’ipoteca e dell’ente erogante. Data la variabilità dei vari fattori è sempre opportuno richiedere uno specifico preventivo per i costi notarili;
- il costo dell'imposta sostitutiva:sostitutiva dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale e bollo è richiesta, a seguito del Dl 168/2004, nella misura dello 0,25% sull'importo erogato se l’ente erogante è una banca o una finanziaria parificata e si acquista un immobile ad uso abitativo per il quale si può usufruire delle agevolazioni prima casa. Nel caso di acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi da prima casa o in caso di altri enti eroganti si paga l’intera imposta ipotecaria pari al 2%;
- costi assicurativi: l'Assicurazione Incendio è richiesta obbligatoriamente ed il suo costo totale dipende dal valore dell'immobile e dall'importo e dalla durata del mutuo. Indicativamente per un mutuo di 100.000 euro a 10 - 15 anni (il costo totale oscilla tra i 100 e i 400 euro). Inoltre, alcuni istituti di credito possono richiedere di sottoscrivere un'assicurazione sulla vita.
Consiglio Mutuo IN
Verifica sempre tutte le voci di spesa che la banca imputerà all’operazione di mutuo, comprese quelle che vengono pagate a ogni rata (in caso di pagamento con altra banca) o alla fine del contratto (estinzione dell’ipoteca).
Chiarisci inoltre se le spese verranno detratte dal totale del finanziamento richiesto: potresti altrimenti ottenere una cifra inferiore a quella che sei convinto di ricevere.
Richiedi sempre un preventivo per le spese notarili.
LEGGI E VANTAGGI FISCALI
Nel caso di acquisto della "prima casa" sono previste una serie di agevolazioni:
- l'imposta di registro, o in alternativa l'Iva, si paga con aliquota ridotta,
- le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.
Per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l’immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari.
Le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa valgono anche per l'acquisto di pertinenze e anche se effettuato con atto separato, ma con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
- c/2, cantina o soffitta;
- c/6, garage o box auto;
- c/7, tettoia o posto auto.
Se il venditore dell'immobile è soggetto ad Iva
Chi compra dovrà pagare l'Iva con l'aliquota ridotta al 4% in luogo del 10%.
L'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali si dovranno pagare nella misura fissa pari a 168 euro ciascuna.
Se il venditore dell'immobile non è soggetto ad Iva
L'imposta di registro si dovrà pagare con l'aliquota del 3% in luogo del 7%.
Le imposte ipotecarie e catastali si dovranno pagare ognuna in misura fissa di 168 euro.
I requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa riguardano:
la natura dell'immobile acquistato
Le agevolazioni interessano solo i trasferimenti di case di abitazione "non di lusso".
Le abitazioni non di lusso sono quelle non aventi le caratteristiche indicate nel Decreto Ministeriale 2.8.69 (che considera abitazioni di lusso, ad esempio, quelle dotate di piscina di almeno 80 mq di superficie, o di campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.).
l'ubicazione dell'immobile acquistato
L'immobile deve essere ubicato:
- nel comune di residenza dell'acquirente
- nel comune in cui, entro 18 mesi (termine elevato da 12 a 18 mesi dall’1/1/2001) l'acquirente stabilirà la propria residenza
- nel comune in cui l'acquirente svolge la propria attività, se diverso da quello di residenza
- nel comune in cui ha sede o esercita l'attività il datore di lavoro da cui dipende l'acquirente che si sia trasferito all'estero per motivi di lavoro
- nel caso in cui l'acquirente sia un cittadino italiano residente all'estero (iscritto all'AIRE) l'immobile può essere acquistato come prima casa in qualsiasi comune del territorio italiano
le dichiarazioni che l'acquirente deve fare
Nell'atto di compravendita l'acquirente deve dichiarare:
- di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
- di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso usufrutto abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa;
- qualora non risieda già nel comune dove è situato l'immobile oggetto dell'acquisto, deve altresì impegnarsi a stabilire la residenza entro 18 mesi. Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune dove si trova l'unità abitativa acquistata con le agevolazioni "prima casa".
RIEPILOGO DELLE IMPOSTE: I VANTAGGI DELLA PRIMA CASA |
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IMPOSTA |
PRIMA CASA |
ALTRE |
Acquisto da privato |
REGISTRO |
3% |
7% |
IPOTECARIA |
€ 168 |
2% |
CATASTALE |
€ 168 |
1% |
Acquisto da impresa |
IVA |
4% |
10% |
REGISTRO |
€ 168 |
€ 168 |
IPOTECARIA |
€ 168 |
€ 168 |
CATASTALE |
€ 168 |
€ 168 |
Fonte: Agenzia delle entrate
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